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Psicologia Clinica e Forense – Psicoterapia – Logopedia

Sistema tessera sanitaria psicologi: come funziona?

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internet20helpÈ stato appena introdotto il sistema tessera sanitaria psicologi: la comunicazione delle spese sanitarie dei propri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Diversi comunicati, anche dagli Ordini Regionali e dal Consiglio Nazionale, sono stati diffusi. Anche noi abbiamo voluto capire meglio come funziona questo nuovo adempimento e abbiamo chiesto aiuto al nostro commercialista di riferimento, il dott. Paolo Maltagliati di AlterComm.

Dott. Paolo MaltagliatiInnanzitutto vorremmo sapere: perché è stato introdotto tale obbligo?
A seguito della riforma del sistema fiscale nazionale dal 15 Aprile 2015 è stata introdotta la possibilità di usufruire della  “dichiarazione dei redditi precompilata”, tramite la quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ad alcuni contribuenti un modello “730 o Unico” già contenente alcuni dati, come ad esempio gli importi delle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno. Il 13 Settembre 2016 è stato approvato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua nuovi soggetti obbligati alla comunicazione delle spese sanitarie dei propri assistiti, tra cui anche gli psicologi. Quindi, anche le spese sostenute per prestazioni fornite dagli psicologi saranno inserite automaticamente tra gli oneri detraibili e saranno gli psicologi stessi a comunicare all’Agenzia delle Entrate le prestazioni erogate nei confronti di ciascun assistito.

Quali saranno i dati da comunicare?
L’obbligo riguarda i dati delle fatture rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, riguarderanno il codice fiscale e l’importo annuale delle prestazioni erogate. Per la privacy la dicitura della prestazione sarà genericamente “spesa sanitaria”.

Bisognerà effettuare la comunicazione anche in caso di attività di formazione?
No, le prestazioni per cui è necessario l’invio dei dati sono esclusivamente quelle sanitarie e sono esclusivamente quelle erogate nei confronti di persone fisiche (ad esempio non sono da considerarsi le prestazioni erogate nei confronti di cooperative, associazioni, enti,..).

Quali sono i passi da compiere?

  1. Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata PEC. Per quanto riguarda gli psicologi è possibile richiederla al Consiglio Nazionale sul sito psy.it (per maggiori info clicca qui). Nel caso in cui si è già in possesso di un’altra PEC è necessario che questa sia comunicata all’Ordine Territoriale di appartenenza.
  2. Entro il 31/10/2016 tutti gli psicologi dovranno richiedere le credenziali (codice identificativo e password) per l’accesso al STS per poter trasmettere i dati. Per poter ricevere le credenziali è necessario andare sul sito sistemats.it e registrarsi compilando un modulo on-line.
  3. Il Sistema TS, dopo aver controllato la richiesta di accreditamento, invierà le credenziali all’indirizzo di PEC indicato in fase di registrazione.
  4. Entro il 31/01/2017 tutti gli psicologi dovranno comunicare tutti i dati (codice fiscale e importo delle prestazioni erogate) di tutti gli assistiti a partire dal 01/01/2016.

Per comunicare tali dati possono essere usate tre modalità:

  • On-line attraverso la pagina sistemats.it
  • Inviando le singole spese attraverso web service
  • Inviando un unico file contenente tutte le spese attraverso web service

Il sistema, all’atto della ricezione dei dati, rilascia un protocollo univoco che attesta la ricezione del file. Successivamente, il sistema mette a disposizione dell’utente una apposita ricevuta per attestare la corretta trasmissione dei documenti.

Anche per tutti gli anni seguenti la scadenza della comunicazione relativa all’anno precedente sarà a fine Gennaio dell’anno successivo.

Chi effettuerà tale procedura?
L’inserimento dei dati potrà essere fatta dal professionista stesso oppure da un delegato, ad esempio il proprio commercialista.

I pazienti possono decidere che i propri dati non vengano comunicati?
Si, gli assistiti possono opporsi alla comunicazione di tali dati. In questo caso potranno decidere di non detrarre tale spesa oppure detrarla modificando successivamente, in modo autonomo, il modello 730.

In questo caso cosa si deve fare?
Per le fatture emesse entro il 13/11/2016 lo psicologo è tenuto ad inviare tutti i dati sanitari non essendo obbligato a consultare l’assistito. In questo caso l’assistito potrà esercitare il diritto di opposizione solo attraverso il STS o l’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 14/11/2016, invece, l’assistito potrà opporsi all’invio dei propri dati. In questo caso, è necessario inserire la seguente dicitura nella fattura emessa (sia nell’originale sia nella propria copia):

“FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL’ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II.”

Ringraziamo il dott. Maltagliati per la sua disponibilità e per la chiarezza nello spiegarci la procedura richiesta da questo nuovo adempimento.
Vi indichiamo di seguito alcuni documenti che potranno esservi utili:

  • Documento messo a disposizione dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte da poter consegnare ai pazienti contenente l’informativa sulla nuova procedura e sulla possibilità di opporsi.
  • Documento messo a disposizione dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia che può essere affisso nel proprio studio per informare i pazienti della nuova procedura e della possibilità di opporsi.
  • Documento, secondo noi molto preciso, messo a disposizione dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, in cui vengono spiegati dettagliatamente tutti i passi per effettuare l’accreditamento e per inviare i dati delle fatture.

 

Autore_Benaglio

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